Cittadinanza italiana per matrimonio

 

I cittadini stranieri sposati con un cittadino italiano possono richiedere l’acquisizione della cittadinanza italiana (art. 5, legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Chi può presentare domanda?

  1. Chi risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, oppure trascorsi due anni dalla naturalizzazione del coniuge (nel caso in cui la naturalizzazione sia successiva al matrimonio).
  2. Chi risiede all’estero, passati tre anni dalla data del matrimonio.

In entrambi i casi, se la coppia ha dei figli naturali o adottati, la tempistica si riduce della metà.

 

Quali documenti sono necessari?

  1. Estratto dell’atto di nascita completo di tutti i dati.
  2. Certificato penale del Paese di nascita e di eventuali altri Paesi di residenza.
  3. Documento di riconoscimento.
  4. Ricevuta del pagamento di € 200,00, da versare sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno-DLCI, causale Cittadinanza.

I documenti numero 1 e 2 dovranno essere legalizzati dal consolato italiano presente nello Stato in cui sono emessi (ad eccezione degli Stati aderenti alle convenzioni internazionali). Dovranno poi essere tradotti in italiano dal consolato stesso oppure, in Italia, dal consolato del Paese che ha rilasciato il documento (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente); oppure da un traduttore ufficiale che possa certificare la corrispondenza con il testo originale.

 

Informazioni per i rifugiati e gli apolidi
In mancanza del documento 1 (estratto dell’atto di nascita) l’interessato potrà presentare un atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, indicando i propri dati personali e quelli dei genitori. Per il documento 2 (certificato penale) si potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestando, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, nel Paese di nascita e in eventuali altri Paesi di residenza.


È necessario verificare che i dati personali riportati sui documenti emessi dal Paese d’origine corrispondano esattamente a quanto trascritto sui documenti italiani. In caso di cambio di residenza, il nuovo indirizzo dev’essere subito comunicato all’Ufficio, tramite fax o e-mail.

Al momento della concessione della cittadinanza, il matrimonio non dev’essere stato sciolto o annullato e i coniugi non devono essere separati, o la richiesta verrà considerata nulla.